tfr divorzio

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In caso di divorzio, una quota della liquidazione maturata dal lavoratore al termine del rapporto di lavoro spetta all’ex coniuge? Sì, ma solo ad alcune condizioni.

L’acronimo TFR è entrato a far parte del linguaggio comune come sigla identificativa del Trattamento di Fine Rapporto, ossia di quella porzione di retribuzione riservata al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto lavorativo.

Può spesso avvenire che le vicende del rapporto di lavoro seguano, più o meno parallelamente, quelle della vita privata e, nello specifico, della vita di coppia. Per questo è interessante e necessario domandarsi se, come e quando la fine del proprio matrimonio possa influire sulla riscossione del TFR e, quindi, se una quota di questo spetti anche all’ex coniuge.

Quando l’ex coniuge ha diritto ad una quota del TFR?

La riforma legislativa del 1987 ha introdotto l’art. 12 bis alla L.898/1970 dedicata alla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio nonché principale fonte normativa italiana in materia di divorzio.

L’art. 12bis recita, al suo primo comma, che “il coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di un assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.”

Sebbene la lettera della legge appaia, a prima vista, chiara nell’identificare i presupposti di applicabilità della disciplina, la giurisprudenza è spesso intervenuta specificando l’esatta portata della disposizione.

In primo luogo, il citato assegno ai cui all’art. 5 va inteso come assegno concretamente liquidato dal Giudice nel giudizio di divorzio, e non anche come assegno divorzile corrisposto una tantum. In questo senso si è espressa la Cassazione Civile nella sentenza 21002/2008, laddove ha precisato che “il diritto alla quota di indennità di fine rapporto non presuppone la mera titolarità in astratto di un assegno di divorzio (…) e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti”. 

Laddove il coniuge richiedente non sia convolato a nuove nozze, dunque, la quota di TFR dell’altro coniuge sarà esigibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza sull’assegno divorzile.

La Cassazione ha risolto altresì la questione interpretativa concernente il riferimento temporale, operato dalla norma, al momento della maturazione del TFR oggetto di richiesta. Nella sentenza 5553/1999, la Corte ha infatti chiarito che la dicitura “dopo la sentenza” va interpretata nel senso che la richiesta può investire anche un’indennità maturata prima della sentenza, ma in ogni caso successivamente alla domanda introduttiva del giudizio di divorzio.

Come si calcola la quota spettante all’ex coniuge?

La domanda di riconoscimento di una quota del TFR dell’ex coniuge è inoltre da ritenersi inammissibile qualora intervenga prima che l’altro coniuge abbia maturato il diritto alla relativa percezione, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro: in tal senso si è espressa la Cassazione nell’ordinanza 7239/2018, confermando il suo ormai consolidato orientamento sul punto. La partecipazione ad una quota di TFR spetta all’ex coniuge a titolo di riconoscimento solidaristico di una quota del patrimonio comune a cui entrambi i coniugi, durante il matrimonio, hanno contribuito. Anche l’entità di tale quota viene inderogabilmente fissata dal testo di legge.

Il secondo comma dell’art. 12bis stabilisce infatti che la percentuale di indennità che spetta all’ex coniuge “è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. 

Il calcolo della quota deve avvenire tenendo conto unicamente del criterio della durata del matrimonio. Sul punto è intervenuta ancora una volta la Corte di Cassazione che, nella celebre sentenza 1348/2012, ha chiarito che “in base al coordinamento tra il primo e il secondo comma dell’articolo citato, l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale; risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo”.

Questa modalità di calcolo è particolarmente significativa soprattutto alla luce del fatto che eventuali incrementi o decrementi retributivi avrebbero potuto far maturare il TFR in misura differente per ogni anno di lavoro.

TFR: Spetta anche in caso di separazione?

Il momento di fatto al quale si fa coincidere la fine del matrimonio è costituito, tradizionalmente, dalla pronuncia della sentenza di divorzio; il Legislatore ha scelto infatti di ancorarsi ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile piuttosto che ad un elemento incerto e precario come potrebbe essere, ad esempio, la cessazione della convivenza.  Se il confine temporale rilevante ai fini del diritto alla quota di TFR dell’ex coniuge è la sentenza di divorzio, ne consegue logicamente che tale quota spetti unicamente al coniuge divorziato e non anche al coniuge separato.

Sebbene dunque il coniuge separato non possa vantare i diritti derivanti dall’art. 12bis sulla liquidazione dell’altro coniuge, gli è comunque consentito tutelarsi in altri modi. Nel caso in cui la separazione sia ancora in corso, infatti, gli è possibile chiedere al Giudice di tener conto dell’arricchimento derivato all’ex coniuge dalla liquidazione del TFR ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento. Se invece la sentenza di separazione sia già intervenuta al momento della liquidazione del TFR, il coniuge più debole potrebbe richiedere un aumento dell’assegno di mantenimento avanzando una domanda di modifica della condizioni della separazione stessa.

 

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