messa alla prova riforma cartabia

messa alla prova riforma cartabia

Riforma Cartabia: in cosa consiste

La riforma Cartabia ha introdotto numerose misure nella giustizia penale che accentuano il senso di una concreta giustizia riparativa e sottolineano il fine rieducativo e non solo punitivo della pena. Molto incisive sono quelle relative alla c.d. messa alla prova. La MAP consente la sospensione del
procedimento penale mentre l’imputato svolge un programma di trattamento, che consiste nello svolgimento di impegni o lavori di pubblica utilità. L’esito positivo della messa alla prova estingue il reato. L’istituto è stato introdotto nel nostro sistema già dal 2014, ma con la riforma è stata estesa la possibilità di richiedere la c.d. messa alla prova.

Messa alla prova: le ultime novità

Le innovazioni riguardano oggi essenzialmente l’estensione del catalogo dei reati per i quali essa può essere ammessa e la possibilità di anticipare il momento della richiesta durante la fase requirente, ampliando le prerogative del Pubblico Ministero.
La MAP deve essere frutto di una scelta consapevole dell’imputato. Perciò sono richiesti requisiti formali per esprimere la chiara volontà di sottoporsi al trattamento che per sua natura è costrittivo, a fronte della mancanza preventiva o attuale di un accertamento nel merito della sua
responsabilità. Il trattamento prevede comportamenti e attività finalizzate, ove possibile, all’eliminazione delle conseguenze del reato, al risarcimento del danno e possibilmente a promuovere un percorso di mediazione con la persona offesa, qualora la stessa sia disponibile.

MAP: quando si può applicare

Per l’attuazione della messa alla prova la legge prevede termini perentori e impone che si realizzino presupposti soggettivi (ad esempio, l’imputato non deve essere stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza).
Prevede altresì presupposti oggettivi: la richiesta di MAP deve riguardare un reato punito con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a quattro anni ovvero un reato che rientra fra quelli previsti dall’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio.

Messa alla prova: come procedere

La richiesta deve essere accompagnata da un programma di trattamento elaborato dall’Ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio. L’UEPE ha un ruolo essenziale in tutta la procedura, con attività di controllo e di informazione per il giudice che concede la MAP.
Come si può intuire, la materia è in parte assolutamente nuova e davvero molto complessa.

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