modulo-autocertificazione-coronavirus

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Dal 17 marzo 2020, è disponibile online il nuovo modello di autocertificazione del Ministero dell’Interno, che i cittadini devono usare in caso di spostamento dalla propria abitazione o dimora. Ma come compilarlo correttamente? E quali sono le sanzioni per chi dichiara il falso?

Nuovo modello di autocertificazione coronavirus: cosa cambia 

Il nuovo modulo, pubblicato dal Ministero dell’Interno per giustificare tutti gli spostamenti dei cittadini, sostituisce il precedente e aggiunge alcune novità. Il cittadino, infatti, è tenuto a compilare la voce in cui autocertifica di non essere in condizione di quarantena e di non essere positivo al Coronavirus, risultando quindi esonerato dagli obblighi di assoluto divieto di mobilità, come disposto ai sensi dell’art. 1, comma del D.P.C.M. dell’ 8 marzo 2020. Nel caso in cui si sia sottoposti alla misura della quarantena o si fosse risultati positivi al Covid-19, la mobilità dalla propria abitazione è severamente vietata.

Il cittadino non dovrà allegare nessuna copia dei documenti al modulo: accertata l’identità dell’interessato, il modello sarà invece controfirmato dagli operatori delle Forze dell’Ordine dopo aver identificato chi effettua la dichiarazione.

Come e quando compilare il nuovo modello di autocertificazione

Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti può essere stampato e compilato prima di uscire di casa, oppure, in alternativa, è possibile farlo compilare al momento del controllo direttamente dalle Forze dell’Ordine.

È importante compilare il documento in tutte le sue parti, inserendo le proprie generalità e segnalando la ragione per cui si è effettua lo spostamento, a scelta tra: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Infine, bisogna dare una breve spiegazione del motivo già specificato in precedenza.

Il documento deve essere firmato dal cittadino che lo compila e, in seguito, dagli Agenti di Polizia che specificheranno, nell’apposita sezione, la data e l’ora del controllo.

L’autocertificazione è necessaria anche se si esce a piedi?

Sì, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha puntualizzato che è obbligatorio portare con sé il modulo di autocertificazione anche quando si esce di casa a piedi. Sarà quindi necessario compilare ed esibire l’autocertificazione completa in tutte le sue parti anche se si cammina a piedi, e non solo se si utilizzano l’automobile o i mezzi pubblici.

Quali sono le sanzioni per chi non compila il modello in modo veritiero, dichiarando il falso?

Il decreto della Presidenza del Consiglio dell’11 marzo 2020 prevede pesanti multe e sanzioni per chi non si attiene alle disposizioni.

Chi non rispetta l’obbligo dell’autocertificazione per effettuare uno spostamento, è perseguibile in base all’art. 650 del codice penale, secondo cui chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro duecentosei. Questa fattispecie si applica a chiunque trasgredisca gli obblighi e le prescrizioni del Decreto (es: chiunque esca dalle zone rosse, oppure decida di tenere aperta un’attività commerciale costretta alla chiusura dal decreto).

In caso di autocertificazione di una falsa motivazione (esempio: scrivo che devo recarmi in farmacia invece vado a salutare un amico), il cittadino sarà invece ritenuto colpevole di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ed è punibile, secondo l’Art. 483 cp., con la reclusione fino a 2 anni. Secondo la Cassazione, infatti, l’autocertificazione è a tutti gli effetti un atto pubblico, anche se questo proviene da un privato cittadino ed è scritto di proprio pugno. Questo reato è contestato insieme all’art 650 c.p., in quanto concorrono, poiché la falsa autocertificazione è usata per eludere il provvedimento dell’Autorità (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Lo Studio Legale Colombetti invita tutta la cittadinanza a stare a casa salvo comprovate motivazioni di gravità e di urgenza. Infatti, oltre che un dovere civico e di rispetto reciproco in questo momento di congiuntura sfavorevole, le sanzioni penali sono gravose per chi commette i reati di cui sopra.

Il trasgressore è sottoposto ad un (vero e proprio) procedimento penale che se è vero, che nel caso meno grave può essere sanato con una oblazione senza che rimanga traccia nella c.d. “fedina penale”, è altrettanto vero che, oltre ad assumere lo status di indagato in un procedimento penale, deve essere nominato un avvocato e devono essere sostenuti i costi di una difesa.

Il trasgressore/indagato/imputato dovrà inoltre pagare l’ammenda e/o l’oblazione e quindi, nella migliore delle ipotesi, sopporterà un costo di alcune migliaia di euro.

Prima di uscire di casa, valutatene la convenienza!

Per maggiori informazioni, scrivi una mail ad avvocato@studiolegalecolombetti.it o compila il form in basso per ricevere un parere dei nostri Avvocati. Se invece vuoi scaricare il modulo in pdf, clicca qui.