Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, senza la necessità di ricorrere ad un notaio o alla presenza di testimoni.

La disposizione testamentaria olografa è prevista dall’articolo 602 comma 1 del codice civile che stabilisce: “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore”.

Testatore è colui che, grazie al testamento, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze.

 

REQUISITI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Tre sono i requisiti essenziali richiesti dalla legge per garantire la validità del testamento olografo: l’autografia, la data e la sottoscrizione.

  • L’AUTOGRAFIA: cioè la scrittura dell’atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o di terzi. La scrittura autografa può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, carbone, gesso, ecc.) e su qualunque materia (carta, stoffa, legno, pietra), purché idonea a riceverla. Lo stesso può assumere la forma di una lettera, laddove siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore. Curiosità: Il testamento olografo può inoltre essere redatto in dialetto o in una delle c.d. “lingue morte”, purché conosciute dall’autore.
  • LA DATA: Secondo il disposto dell’art. 602, 3° comma c.c., il testamento “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno”. La sua funzione è quella di indicare l’esatto momento cronologico in cui il testamento è stato redatto, indispensabile per stabilire quale sia il documento efficace in presenza di più atti complementari o per valutare, se al momento della stesura delle ultime volontà, il testatore fosse capace di intendere e di volere. La legge non richiede l’indicazione del luogo, né dell’ora, sebbene la stessa possa essere determinante in presenza di più testamenti recanti la stessa data: in tal caso, sarà l’ultimo in ordine cronologico a prevalere sugli altri. La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda. L’art. 602, comma 3, c.c. stabilisce che “la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento“.
  • LA SOTTOSCRIZIONE: Essa indica il soggetto che ha scritto il testamento e deve essere apposta di proprio pugno dal testatore alla fine delle disposizioni come prescrive l’art. 602, 2°comma cc. La sottoscrizione non deve essere necessariamente composta da nome e cognome, l’essenziale è che individui con certezza la persona del testatore, potendo quindi essere sostituita anche da un soprannome, da uno pseudonimo, o finanche da una sigla, se questa è riconducibile con certezza al suo autore. Il requisito della sottoscrizione ha la finalità di soddisfare l’esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento.

COSTI E RISCHI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo, oltre ad essere la forma più semplice mediante la quale esprimere le proprie volontà successorie, è anche il mezzo più economico attraverso il quale un soggetto può provvedervi.

L’analisi dei requisiti necessari per la sua validità, mostra chiaramente come la redazione di tale atto sia del tutto priva di costi.

Il maggior rischio di un testamento olografo è che venga smarrito o che venga falsificato. Di certo si evitano questi rischi redigendo e depositando il testamento da un Notaio.

 

TESTAMENTO OLOGRAFO: DOVE CONSERVARLO

Talvolta, conservare un testamento olografo in casa può essere rischioso: esso, infatti, può essere smarrito o indebitamente sottratto. Così, se si vogliono evitare simili rischi, è consigliabile adottare alcune premure.

È, ad esempio, possibile depositare il testamento olografo presso un notaio.

Un’altra soluzione che può essere adottata è quella di custodire il testamento presso una cassetta di sicurezza, ovverosia avvalendosi dei servizi di custodia offerti dalle banche, il cui canone annuo varia tantissimo a seconda dell’istituto di credito al quale ci si rivolge.

 

INVALIDITÀ TESTAMENTO OLOGRAFO

La legge prevede due tipi di invalidità per il testamento olografo: la nullità e l’annullabilità.

L’ art. 606 cc. stabilisce che il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione, ed è annullabile per difetto di forma (ad esempio, se la data è incompleta) su istanza di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

 

REVOCA E MODIFICA DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento, infine, essendo un atto mortis causa, giacché la sua funzione è quella di regolamentare i rapporti giuridici facenti capo al testatore nel tempo in cui avrà cessato di vivere, è revocabile o modificabile, fino all’ultimo istante di vita.

Per essere valido, la volontà del testatore “deve essersi compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata ed inoltre deve essere diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte” (Cass. n. 26931/2013).

La nullità di una disposizione testamentaria, secondo l’art. 590 cc., in ogni caso, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.

 

TESTAMENTO OLOGRAFO INESISTENTE

Fattispecie diversa dal testamento nullo o annullabile è, infine, il testamento inesistente che si ha quando, pur esistendo materialmente, l’atto è affetto da un vizio di tale gravità da impedire di essere identificato come tale (ad es. il testamento falso).

 

TESTAMENTO OLOGRAFO ACCUSATO DI FALSITÀ

Il corretto strumento processuale per contestare l’autenticità del testamento è la domanda di accertamento negativo. In ordine alle modalità con le quali provvedere alla contestazione della paternità della scrittura, con la Sent. n. 12307 del 2015, le Sezioni unite, hanno statuito il principio secondo cui la parte che intende contestare l’autenticità del testamento olografo prodotto in giudizio, per far valere posizioni successorie ad esso ricollegabili, ha l’onere di proporre la relativa domanda di accertamento negativo circa la provenienza della scrittura testamentaria ed anche quello di provarne i fatti dedotti a suo fondamento.

Occorre, in ogni caso, porre in evidenza che la pronuncia indicata è intervenuta, proponendo una soluzione intermedia, su un’annosa questione, oggetto di ampi dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza, che vedevano divisi coloro che sostenevano la possibilità per gli eredi di contestare l’autenticità di un testamento olografo attraverso il semplice disconoscimento (con conseguente onere in capo a colui che vanti diritti in forza del testamento di proporre l’istanza di verificazione di scrittura privata) e coloro che, invece, ritenevano che la contestazione dovesse necessariamente essere sollevata proponendo querela di falso.

 

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