superbonus

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Il Superbonus 110% è un’opportunità vantaggiosa per ristrutturare e innalzare la classe energetica della propria abitazione. Tuttavia, se un errore di progettazione o burocratico mettesse a rischio il Superbonus 110%, chi paga i danni, il committente, l’impresa o l’amministratore di condominio?  
 
Un dubbio ricorrente per chi intende usufruire delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110% riguarda il tema del risarcimento danni: a chi spetta pagare in caso di errori? Al proprietario quindi al committente, al Responsabile dei lavori o all’amministratore di condominio?

Chi paga gli errori del Superbonus 110%

Gli obblighi e i requisiti per richiedere il Superbonus sono elencati nel decreto Rilancio e nella Legge di Bilancio per il 2022. Il processo burocratico prevede numerose pratiche che richiedono l’intervento di vari soggetti, tra cui il committente, la ditta, il commercialista e, ove ci sia, l’amministratore di condominio.

Qualora i lavori non risultassero a norma, l’Agenzia delle Entrate può disporre la sanzione principale, ovvero la decadenza dal beneficio dell’agevolazione fiscale al 110%, e avviare un recupero fiscale.  La responsabilità ricade, in primis, sul beneficiario committente del Superbonus ossia il proprietario dell’immobile. Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate può prelevare il denaro evaso direttamente dal contribuente.  Questo anche se l’infrazione, o l’errore, è stato commesso dal tecnico professionista.
Se l’errore è imputabile ai professionisti coinvolti nel progetto, il committente beneficiario dovrà rivalersi su di loro in quanto solidalmente responsabili. Per farlo dovrà aprire un processo civile e chiedere il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che morali.

A ogni modo, a garanzia del committente, i tecnici sono obbligati a stipulare un’assicurazione di importo non inferiore a 500mila euro per coprire eventuali difformità nell’esecuzione dei lavori. Questo dovrebbe garantire il recupero integrale della somma sborsata al proprietario di casa.

Errori formali e sostanziali: le differenze

Direttive su materiali e gestione del cantiere, obblighi documentali, asseverazioni e altri adempimenti previsti dal Superbonus 110% caratterizzano un iter complesso che richiede conoscenze tecniche e rende alti i margini di errore.
Una fase delicata in cui spesso ricorrono sviste riguarda anche la comunicazione con l’Agenzia delle Entrate, nella quale il committente deve indicare la sua scelta tra cessione del credito d’imposta e sconto in fattura.

Il Ministero dell’Economia ha individuato due categorie di errori:

  • Formali: inesattezze nei recapiti, nei dati catastali o in altre informazioni necessarie che si possono correggere e che quindi non fanno decadere
    agevolazioni e detrazioni;
  • Sostanziali: sono gravi e invalidano la procedura come ad esempio la mancata indicazione del codice fiscale del cedente e del codice di intervento dal quale
    dipende la percentuale di detrazione e il limite di spesa

Superbonus ed Ecobonus 110%: cosa rischia il proprietario

Se qualcosa dovesse andare storto, è il proprietario di casa a pagare i danni? Qualora non ci fosse un Responsabile dei lavori, sì.
Secondo il decreto legislativo n. 81/2008 sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede espressamente all’articolo 89, comma c: “il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”. 
Dunque, nel caso in cui il committente nomini un Responsabile, una volta accettato l’incarico, egli sarà l’unico soggetto a rispondere del cantiere sollevando il
proprietario dell’immobile, come si evince dall’articolo 93, comma 1, del decreto n. 81/2008: “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”. 
La nomina di un Responsabile non è obbligatoria, ma rappresenta sicuramente una scelta vantaggiosa che può tutelare il proprietario in caso di problemi con l’Agenzia
delle Entrate.

Quali sono i rischi per l’amministratore di condominio e il Responsabile dei lavori?

Il Responsabile dei lavori, dopo aver accettato la nomina, risponde degli errori sotto due punti di vista:

  • per “culpa in eligendo” ovvero per aver scelto male collaboratori e dipendenti che hanno eseguito l’opera senza rispettare le indicazioni per richiedere Superbonus ed Ecobonus;
  • per “culpa in vigilando” ovvero per mancato controllo e verifica del lavoro svolto.

Nel caso in cui il Superbonus interessi un intero condominio, sarà l’amministratore a rivestire un ruolo fondamentale nel proporre i lavori di adeguamento e ristrutturazione, organizzare assemblee e fare da mediatore tra la ditta e i condomini.
L’amministratore di condominio può proporsi o essere nominato Responsabile dei lavori. Questo farà accrescere le mansioni del ruolo, ma anche le responsabilità in quanto, in caso di errori, i rischi possono essere sia civili che penali, fino alla reclusione per omissioni gravi e false dichiarazioni.

Pertanto l’amministratore di condominio incorrerà in responsabilità penali solo nel caso sia nominato Responsabile dei lavori.

Lo Studio Legale Colombetti opera da anni nel settore del risarcimento del danno, fornendo una consulenza esperta e assistendo aziende e privati nella riscossione di
ogni genere di risarcimento. Se ci sono stati problemi nella gestione del Superbonus della tua casa, compila il form ed esponici il tuo caso, valuteremo insieme la strada più giusta da seguire
anche nell’eventualità di un procedimento giudiziario.

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