Sei una casalinga e hai subito lesioni per cui ritieni giusto ottenere un risarcimento?

Stando alle ultime sentenze della Cassazione, anche la casalinga (o casalingo) ha diritto ad un risarcimento qualora subisse danni di natura patrimoniale che le impediscano di svolgere la sua attività. Così come in caso di incidente stradale è possibile richiedere un risarcimento, (ne parliamo qui), allo stesso modo, anche la casalinga ha diritto ad un risarcimento nel caso di incidente che comporti danni o lesioni.

Gli articoli 2 e 29 della Costituzione, infatti, riconoscono che l’attività della casalinga/o rappresenti un fondamento per la realizzazione della vita familiare, ed ancora la Carta Costituzionale, rispettivamente agli articoli 4 e 37, tutela qualsiasi forma di lavoro ed i diritti della donna lavoratrice.

Come si configura il danno patrimoniale della casalinga e dei suoi familiari?

Il riconoscimento ai fini del danno patrimoniale della figura della casalinga è molto complesso. Fondamentalmente, la sua collocazione è l’ambiente familiare, (sia esso legittimo o diversamente trattasi di una convivenza stabile) e la sua quotidiana collaborazione deve risultare necessaria per la conduzione dell’intera attività della famiglia.

L’attività svolta non si limita solo all’espletamento delle faccende domestiche ma, comprende anche l’attività di organizzazione familiare, che è ciò che definisce la sua effettiva capacità lavorativa e che, quindi, rappresenta la parte più rilevante ai fini del risarcimento del danno patrimoniale.

Di conseguenza, la riduzione della capacità lavorativa della casalinga costituisce un pregiudizio patrimoniale, e non un danno biologico, così come ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.23573 del 2011.

La parte invece non rilevante ai fini della misurazione del danno economico, ovviamente, è la perdita affettiva familiare.

Come calcolare l’eventuale risarcimento del danno patrimoniale subito dalla casalinga?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10923 del 06/11/97, definisce la prestazione della casalinga un’attività suscettibile di valutazione economica e ne ribadisce il necessario pagamento del danno patrimoniale per l’eventuale pregiudizio che ne deriva. L’invalidità, sia essa parziale o permanente, che deriva dall’infortunio genera perciò un mancato guadagno.

Il danno patrimoniale viene stimato prendendo come base di calcolo il reddito di una collaboratrice domestica, ampliato tenendo conto dei maggiori compiti che ha una casalinga all’interno del proprio nucleo familiare (come ad esempio il coordinamento della vita familiare o la cura dei figli, soprattutto se minori).

Inoltre, viene considerata rilevante anche la spesa sostenuta per il pagamento di una collaboratrice domestica che dovrà sostituire l’attività svolta dalla casalinga che, in assenza dell’evento dannoso, non sarebbe stata sostenuta.

In caso di morte, il risarcimento viene quantificato in via equitativa, anche usando come base di calcolo un importo pari al triplo della pensione sociale (Cassazione, sentenza n.8970 del 1998).

In caso di danno patrimoniale della casalinga e dei suoi familiari, come dimostrare il danno subito?

Di fondamentale importanza è la dimostrazione davanti al giudice della riduzione o dell’invalidità permanente della futura capacità lavorativa generica che impedisce o limita l’organizzazione del nucleo familiare ed ha un impatto anche sul reddito della vittima o della stessa famiglia.

Occorre però distinguere:

  • Lesioni di rilevanti entità
  • Lesioni di lievi entità

Sarà necessario perciò, come fondamento dell’onere probatorio, dimostrare l’invalidità tramite relazione del CTU medico-legale della riduzione o menomazione della capacità lavorativa della casalinga.

Incombe perciò al danneggiato specificare l’eventuale danno subito con limitazione dell’attività lavorativa.

Al giudice spetterà stabilire e valutare in termini economici l’incidenza del danno subito dal danneggiato sulla sua attività di casalinga, tenendo in considerazione nella sua valutazione, non solo le faccende ed i compiti normali che nell’attività domestica si svolgono quotidianamente, ma anche quelli più complicati ed onerosi come ad esempio le pulizie stagionali.

Se sei una casalinga e hai avuto un incidente o hai subito lesioni, puoi richiedere un risarcimento per il danno subito. Esponici il tuo caso, gli avvocati dello Studio Legale Colombetti ti forniranno un parere gratuito e personalizzato, indicandoti la strada più giusta da seguire.

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