infortunio sul lavoro

infortunio sul lavoro

Vi siete infortunati sul posto di lavoro? Non vi hanno riconosciuto l’indenizzo che vi spettava?

L’infortunio sul lavoro è un evento traumatico avvenuto sul posto di lavoro per una causa violenta, da cui deriva una lesione o una malattia che rende necessaria l’astensione dal lavoro per almeno quattro giorni.

La legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi e che copre anche gli infortuni in itinere, ossia quelli che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa.

Il D.P.R. n. 1124 del 1965, per tutelare i lavoratori vittime di infortunio, prevede una specifica assicurazione obbligatoria che consente di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo tanto più importante quanto più è stato grave l’evento traumatico e quanto più gravi sono le conseguenze che sono derivate.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI?

Per parlare di infortunio sul lavoro devono sussistere determinate circostanze:

– un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la morte
– un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa
– una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni
– la causa violenta

Si parla infatti di occasione di lavoro per intendere che deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

CHE DIFFERENZA C’È TRA CAUSA VIOLENTA E MALATTIA PROFESSIONALE?

L’infortunio sul lavoro deve essere distinto dalla malattia professionale. In entrambi i casi il lavoratore, in occasione dello svolgimento del lavoro, contrae una malattia del corpo ma, nel caso dell’infortunio sul lavoro, la causa della malattia deve essere una causa violenta.

Invece, nella malattia professionale, la lesione della salute avviene per una causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo. Potrebbe essere, ad esempio, il caso di un lavoratore che contragga una forma tumorale per avere respirato per anni delle esalazioni senza adeguati sistemi di filtraggio dell’aria o senza apposite mascherine.

E SE MI INFORTUNIO MENTRE STO ANDANDO A LAVORO?

L’infortunio in itinere è l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro.
La legge ha espressamente previsto che l’infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per potere essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso effettuato per recarsi sul lavoro.
Si considerano necessarie solo le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale.
L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario.
L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando:
– mancano mezzi pubblici che servono la tratta
– le linee pubbliche non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro
– le linee pubbliche comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.

QUALI SONO LE EVENTUALI SANZIONI PENALI?

L’infortunio sul lavoro comporta obbligatoriamente una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore.
Questa situazione può essere sanzionata dalla legge penale attraverso i reati di lesioni colpose e di omicidio colposo (nei casi, più gravi, nei quali all’evento lesivo segue la morte del lavoratore).
In entrambi i casi la colpa del datore di lavoro consiste nella mancata osservanza delle regole che impongono l’adozione di efficaci misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro.

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