Essere vittima di un caso di malasanità (c.d. Malpractise Medica), avendo subito un danno ingiusto, potrebbe aver diritto ad un risarcimento del danno.

La responsabilità civile in ambito sanitario sorge a seguito di una lesione al diritto di salute del paziente (art. 32 Cost.), derivante da errori e omissioni da parte dell’operatore sanitario.

La casistica degli interventi medico-sanitari è comprensibilmente ampia poiché comprende prestazioni mediche di diversa natura (diagnostiche, assistenziali, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche).

Infatti, il paziente che decide di affidarsi ad una struttura sanitaria, con l’accettazione presso quest’ultima, stipula un contratto atipico definito “di spedalità”, per il quale vengono previste diverse prestazioni tra cui cure mediche, messa a disposizione del personale medico e infermieristico, fornitura di materiale medico, cibo, pulizia camere ecc.

Differentemente, alcun rapporto intercorre tra paziente ed operatore sanitario, seppur sia quest’ultimo a fornire le varie prestazioni di cui si obbliga la struttura sanitaria.

La riforma Gelli-Bianco:

L’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24 rappresenta una importante riforma in materia di responsabilità medica e disciplina le modalità con cui esperire una richiesta risarcitoria.

La riforma recepisce un doppio binario di responsabilità civile sanitaria che si snoda nei seguenti punti salienti:

  • viene confermata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., che risponde per fatto proprio e per fatto degli ausiliari di cui si avvale. Il paziente danneggiato è certamente avvantaggiato da questa previsione normativa, dovendo unicamente dimostrare di avere un contratto con la struttura e il danno subito;
  • la posizione giuridica dell’esercente e la professione sanitaria nell’ambito di una struttura viene ricondotta nell’alveo della responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. Ciò significa che, ai fini di ottenere un risarcimento, sarà necessario dimostrare anche la colpevolezza del medico.

A chi chiedere il risarcimento del danno subito?

La richiesta di risarcimento va, dunque, inviata sia al medico, sia alla struttura sanitaria, optando per un doppio binario di responsabilità tra operatore sanitario e ente: l’operatore risponde esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c. dal momento che non conclude un contratto con il paziente, diversamente dalla struttura sanitaria che risponde per responsabilità contrattuale.

Solo una volta esperita una di queste due procedure, il paziente potrà rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno

Se dubiti di essere stati oggetto di un errore medico, ecco cosa dovresti fare:

Quando si ritiene di essere oggetto di un errore medico, la scelta più opportuna è affidarsi ad un Avvocato qualificato e consultare un medico-legale con competenze specialistiche per una relazione precisa in merito alle cause e conseguenze della terapia o della operazione (c.d. perizia medico-legale). Inoltre, è necessario:

  • raccogliere tutta la documentazione medica relativa alla terapia in possesso e chiedere alla struttura ospedaliera una copia della cartella clinica;
  • sottoporre il tutto al medico legale che avrà il compito di redigere una perizia scritta che confermi i dubbi del paziente;
  • in caso affermativo, inviare una diffida-messa in mora con richiesta di risarcimento danni ai soggetti responsabili.

Dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento, l’Ente ospedaliero o il Professionista apriranno il sinistro presso la Compagnia Assicuratrice che li copre per la responsabilità civile verso i terzi.

Il tuo legale seguirà la pratica di liquidazione, che prevede una visita medico legale di riscontro presso un professionista incaricato dalla Compagnia Assicurativa. Qualora la visita di riscontro confermasse la presenza di errore medico, le parti potranno tentare chiudere la vertenza attraverso un accordo sull’entità del risarcimento oppure i tuoi diritti ed interessi potranno essere tutelati nelle sedi giudiziarie competenti.

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