Hai riportato danni durante un sinistro stradale con un veicolo non assicurato? Vuoi chiedere un risarcimento al Fondo di Garanzia per le vittime della Strada?

Secondo la legge, ogni veicolo a motore circolante deve essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di sinistro stradale, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento.

Per garantire ciò è stato istituito il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. -, il quale interviene quando non sia possibile individuare altrimenti un assicuratore tenuto al risarcimento del danno.

I casi in cui è previsto l’intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e quindi il risarcimento danni in caso di sinistro stradale contro ignoti, sono elencati dall’art. 283 del codice delle assicurazioni:

– Sinistri stradali causati da veicoli non identificati:

In questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave, il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro

– sinistri stradali causati da veicoli non assicurati:

Se l’altro conducente è scappato oppure il suo veicolo non risulta assicurato, il Fondo risarcirà sia i danni alle cose che i danni alla persona

– sinistri stradali causati da veicoli assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa:

Il veicolo è assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona

– messo in circolazione contro la volontà del proprietario:

Vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

 

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato, la quale deve essere inviata alla Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a:

– formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento

– comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Il termine è invece di sei mesi nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una Compagnia posta in stato di liquidazione coatta.

Ai fini dell’ottenimento è senza dubbio consigliabile presentare una documentazione idonea a provare il fatto e la responsabilità dei veicoli coinvolti (es. certificato del pronto soccorso che dimostri le lesioni subite, o verbale di un’autorità che accerti la colpa dell’altro conducente e i danni subiti).

Per i sinistri stradali causati da veicoli circolanti contro la volontà del proprietario è indispensabile acquisire la denuncia di furto del proprietario. Per i sinistri causati da coinvolgimento di veicoli non identificati è opportuno inviare copia della querela, se presentata, copia della documentazione relativa alle indagini penali svolte e copia del verbale di accesso al pronto soccorso.

Se sei vittima di un sinistro stradale contro ignoti contattaci subito. Invia subito la tua richiesta, gli avvocati del nostro studio ti forniranno in tempi brevi un parere gratuito e personalizzato, indicandoti la strada più giusta da seguire.